giovedì 22 luglio 2010

Emendamenti alla Camera

Nonostante tutto alcuni ancora pensano che le cose possano essere cambiate.
Sono stati presentati alla camera altri emendamenti alla manovra correttiva. Quelli che riguardano l'ISAE sono:

UDC - 7.30, 7.29, 7.28, soppressione della soppressione.

PD - 7.65 soppressione della soppressione

PD - 7.66:
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. A1 fine di razionalizzare, semplificare e potenziare le funzioni di analisi e di studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso dal 1
o gennaio 2011. Le risorse dell'Isae sono utilizzate, nell'ambito del potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 dicembre 2010, di un istituto indipendente di ricerca volto all'analisi economica e degli effetti delle politiche, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui sono trasferite le funzioni dell'ISAE. Presso questo istituto sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISAE, le ultime ridotte di 135.104 euro. Il nuovo istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Isae continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 in favore di ciascuna Camera per il rifinanziamento del Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante utilizzo delle corrispondenti minori spese derivanti dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PD - 7.58:
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. L'ISTAT provvede ad istituire un'apposita struttura che, sulla base di intese stipulate con la Camera dei deputati e con il Senato della Repubblica, svolge attività di analisi e ricerca in materia economica e finanziaria in collaborazione con i relativi uffici di supporto tecnico elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche, stime relative ai tendenziali di finanza pubblica, verifiche delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa e per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti normativi, analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PD - 7.60:
Al comma 18, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o altri enti e istituzioni di ricerca.
Sembrerebbe che Morando ci creda ancora, mentre Baldassarri si è arreso.

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